Un veicolo carico e a meno di 50 km dall’azienda può viaggiare per rientrare in sede, nonostante sia scattato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti? È il tema del quesito posto dall’azienda veronese Infogestweb al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale il MIT ha risposto fornendo importanti chiarimenti.
Il Decreto e le deroghe sui divieti di circolazione mezzi pesanti
Il Decreto Ministeriale sui divieti di circolazione per i camion sopra le 7,5 tonnellate individua alcune deroghe, che permettono ai mezzi di poter circolare anche nei giorni e negli orari interessati dai limiti.
Una di queste deroghe è rappresentata dalla situazione in cui il veicolo: 1) stia compiendo il percorso di rientro; 2) al momento dell’inizio del divieto si trovi a non più di 50 km dalla sede dell’azienda per cui lavora, da documentare con il certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio; 3) non percorra tratti autostradali.
Il quesito posto da Infogestweb
Infogestweb - azienda specializzata nel monitoraggio dei dati cronotachigrafici e la pianificazione del lavoro degli autisti attraverso il software Golia - ha posto un quesito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla corretta applicazione di tale articolo sulle deroghe ai divieti di circolazione, anche a seguito della richiesta di chiarimenti ricevuti dalle aziende clienti e sulla base di due considerazioni:
1) L’articolo in esame non precisa se, allo scattare del divieto, il veicolo per poter beneficiare della deroga debba trovarsi solo su strada, oppure se possa anche ripartire dalla sede di carico della merce, e quindi circolare carico. A parere di Infogestweb, proprio perché l’articolo non fornisce precisazioni in merito, l’autista può ripartire dalla sede di carico della merce per recarsi presso la sede dell’azienda, nonostante sia già scattato il divieto di circolazione.
2) Da un confronto di Infogestweb con gli Organi di Polizia Stradale è emerso che questi ritengono valida la deroga solo se il veicolo risulta essere al termine di una missione, quindi scarico e con documenti che attestino che si tratta di "fase di rientro" a seguito di avvenute consegne.
Visto il vuoto normativo da un lato, l’interpretazione della Polizia Stradale dall’altro, Infogestweb ha quindi chiesto al MIT di chiarire sul corretto indirizzo applicativo della norma in esame, al fine di dissipare dubbi e differenze interpretative che possano insorgere nei vari operatori del settore (organi di controllo, aziende di trasporto e conducenti).
La risposta al quesito da parte del MIT
Al quesito, il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del MIT ha risposto ricordando anzitutto i principi alla base della deroga, vale a dire evitare che l’autista rimanga fermo su strada nonostante la distanza dalla sede sia minima, nel rispetto dei principi dell’organizzazione del lavoro, e che un mezzo pesante rimanga in circolazione, questo ai fini della sicurezza stradale.
Ha in seguito precisato, toccando il punto del quesito di Infogestweb, che il decreto, ai fini dell’applicazione della deroga, “non indica come condizione essenziale che il veicolo debba essere privo del carico, in quanto il medesimo potrebbe essere carico e far ritorno in sede per un eventuale rottura del medesimo carico ovvero per essere predisposto ad un nuovo trasporto il giorno seguente”.
Il MIT ha quindi confermato l’interpretazione avanzata da Infogestweb, concludendo che per l’utilizzo della deroga è necessario solamente che l’autista del veicolo, nel caso si trovasse nelle condizioni che consentono l’eccezione, dimostri di trovarsi in un percorso di rientro alla sede dell’impresa, entro 50 Km dalla stessa e non su autostrada.
In allegato la risposta ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.